1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 605-bis. - (Sequestro di persona di età minore di dodici anni). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 630, chiunque priva della libertà personale un minore di dodici anni è punito con la reclusione da un anno a dieci anni.
La pena è della reclusione fino a dodici anni, se il fatto è commesso:
1) da un congiunto o da un familiare;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni».